Il sismabonus acquisto spetta anche quando la ricostruzione determina un aumento volumetrico e un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al fabbricato demolito; è necessario che l’immobile venga venduto entro il 31 dicembre 2021 e che sia quindi dotato di attestato di agibilità.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 557 del 23 novembre 2020 fornita ad un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare.
L’impresa intende demolire una struttura industriale dismessa, che si trova su un terreno di sua proprietà, e sostituirla con tre palazzine residenziali plurifamiliari. Prima di procedere, chiederà al Comune il permesso a costruire convenzionato al Regolamento urbanistico ed edilizio.
Le tre nuove costruzioni risulteranno con un rischio sismico ridotto di due classi rispetto al fabbricato originario. L’operazione terminerà a novembre 2021, con la stipula dei contratti di compravendita definitivi. Nel frattempo, saranno firmati dei preliminari con versamento di caparre e acconti.
Ma l’impresa ha tre dubbi:
L’Agenzia ricorda che il sismabonus acquisto segue le orme del sismabonus ma è destinato agli acquirenti delle nuove unità immobiliari (e non a chi effettua l’intervento) edificate, anche con una diversa volumetria rispetto alla struttura preesistente, sulle macerie di fabbricati demoliti e ricostruiti con lo scopo di ridurne il rischio sismico, situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Il beneficio consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% del prezzo di acquisto se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, pari all’85% se per effetto dei lavori si scende di due classi di rischio.
L’agevolazione vale se sono rispettate le disposizioni normative urbanistiche e a condizione che l’opera venga realizzata da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono aver ceduto l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.